Lo stato "Insolvenza" (D) può essere assegnato ai prestiti offerti da una specifica società di prestito in base a tre possibili criteri:
- I flussi di cassa stimati attuali non sono sufficienti a coprire l'esposizione totale: valutiamo se i rimborsi attesi dai prestiti sottostanti – o, in caso di obbligo di riacquisto, i flussi di cassa derivanti dal portafoglio complessivo e dalle operazioni della società di prestito – siano sufficienti a coprire integralmente i pagamenti contrattuali all'emittente e agli investitori. Qualora dovessimo identificare un deficit negli importi necessari per il recupero totale, assegneremmo lo stato di insolvenza indipendentemente dall'entità del deficit.
- La società di prestito ha dichiarato fallimento, o è in corso una procedura di insolvenza (inclusa la liquidazione coatta), oppure la società è sotto tutela legale: a causa del coinvolgimento di terze parti, come un amministratore o un liquidatore, esiste un rischio maggiore che la società di prestito non onori l'obbligo di riacquisto o non trasferisca integralmente i rimborsi dei mutuatari, anche se le previsioni attuali dei flussi di cassa non lo evidenziano. L'impatto di tali procedimenti può variare in base alla legislazione specifica di ciascun Paese. Ad esempio, in un Paese la revoca della licenza potrebbe consentire alla società di prestito di avviare una liquidazione volontaria e continuare a gestire i prestiti, e non rientrerebbe in questo criterio; altrove, la stessa revoca comporterebbe una liquidazione obbligatoria da parte di un amministratore nominato, rientrando quindi in questo criterio.
- Non è stata raggiunta una soluzione di ristrutturazione entro 180 giorni dalla sospensione: 180 giorni dovrebbero essere sufficienti per raggiungere un ragionevole accordo di ristrutturazione con una società di prestito in difficoltà. Consideriamo raggiunta una soluzione di ristrutturazione con la società di prestito se i pagamenti vengono effettuati secondo il piano, anche se un accordo formale non è ancora stato firmato.